Nuova legge sulla società a garanzia limitata (1.1.2008)

Le nuove disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2008 conferiscono alla società a garanzia limitata (Sagl) le caratteristiche di una vera e propria società di capitali a carattere personale. Le principali novità sono le seguenti:

Il limite massimo del capitale sociale, fissato finora a due milioni di franchi, è stato abolito. L’importo minima resta di 20 000 franchi, tuttavia d’ora in poi deve essere sempre liberato per intero. In compenso è soppressa la responsabilità solidale sussidiaria di tutti i soci fino a concorrenza dell’ammontare del capitale sociale.

La nuova regolamentazione permette d’ora in poi la fondazione di una Sagl unipersonale. Questa innovazione importante a livello categorico è conforme allo sviluppo del diritto nei Paesi limitrofi e alle direttive della Comunità europea.

Le nuove disposizioni autorizzano inoltre una ripartizione della partecipazione finanziaria di ogni socio in più quote sociali (il cui valore nominale non può tuttavia essere inferiore a 100 franchi). Le regole di forma che regolano il trasferimento di quote sociali sono state rese meno rigide, la forma autentica non è più necessaria. Alle Sagl restano tuttavia diverse possibilità per limitare tale diritto.

Le nuove disposizioni colmano inoltre determinate lacune relative al diritto di recesso e all’esclusione di un socio. Esse rispondono altresì a diverse questioni relative agli obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie.

Al fine di salvaguardare l’uniformità e la coesione del diritto societario, la regolamentazione legale di altre forme giuridiche è stata armonizzata con le nuove disposizioni del diritto della Sagl. Sono state modificate inoltre le disposizioni concernenti la società anonima e la società cooperativa: per tali forme giuridiche sono state proposte diversi miglioramenti, quali ad esempio la fondazione di una società anonima unipersonale.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni legali sulla Sagl, una Sagl non deve più obbligatoriamente perseguire uno scopo economico. Può altresì mirare a scopi idealistici o di utilità pubblica, senza porsi come scopo principale la ricerca del profitto.

Ultima modifica 02.09.2015

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