Nuovo diritto in materia di revisione (1.1.2012)

Entrata in vigore il 1° gennaio 2012, la modifica della legge sulla revisione fissa dei nuovi valori soglia per determinare il tipo di controllo al quale le società sono sottoposte.

Il Consiglio federale ha decretato l'entrata in vigore il 1° gennaio 2012 di una modifica del diritto di revisione che fissa un aumento dei valori soglia (art 727, cpv. 1 n. 2 del Codice delle obbligazioni) utilizzati per determinare il tipo di controllo al quale le società devono sottostare. Ormai il limite per il totale del bilancio ammonta a CHF 20 milioni (invece di CHF 10 milioni), quello per la cifra d'affari a CHF 40 milioni (invece di CHF 20 milioni),e quello per il numero di posti di lavoro a tempo pieno a 250 (invece di 50).

Controllo ordinario o limitato, a seconda del valore soglia

I criteri per determinare il tipo di controllo (ordinario o limitato) rimangono invariati rispetto all'ultima modifica delle legge sulla revisione, datata 2008.

Le società anonime (SA), società a responsabilità limitata (Srl), cooperative, società in accomandita per azioni, associazioni e fondazioni mantengono l'obbligo di far compiere la verifica dei propri conti annui da un organo di revisione riconosciuto. L'obbligo di revisione non concerne invece ancora le società di persone: ragioni individuali, società in nome collettivo e società in accomandita.

In virtù della legge sulla revisione, le società seguenti sono tenute a sottoporre il conto annuale o eventualmente il conto di gruppo alla revisione ordinaria di un ufficio di revisione:  

1.    Le società quotate in Borsa:

  • i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa, o
  • che sono debitrici di un prestito in obbligazioni, o
  • che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d'affari al conto di gruppo di una società che soddisfa uno dei criteri di cui sopra.

2.    Le società di una certa importanza economica che, durante due esercizi consecutivi, superano due dei tre valori soglia seguenti:

  • totale di bilancio: CHF 20 millions
  • cifra d'affari: CHF 40 millions
  • effettivo: 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua

3.    Le società obbligate a redigere un conto di gruppo. 

Si procede a una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo richiedono. Essa può essere inoltre prevista nello statuto o decisa dall'assemblea generale (opting-in).

Se non sono riunite le condizioni per una revisione ordinaria, la società affida la revisione limitata del proprio conto annuale a un ufficio di revisione. Tale revisione copre essenzialmente la portata abituale della revisione effettuata finora nelle PMI.

Con il consenso di tutti gli azionisti si può rinunciare alla revisione limitata (opting-out) se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10. La rinuncia degli azionisti alla revisione limitata vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere una revisione limitata il più tardi 10 giorni prima dell'assemblea generale. In tal caso l'assemblea generale designa un ufficio di revisione.


Informazione

Ultima modifica 23.01.2019

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