Nuova legislazione sulla retribuzione dei tempi d’allattamento (1.6.2014)

Dal 1 giugno 2014, la legge sul lavoro accorda alle donne stipendiate una retribuzione delle pause d’allattamento. Chiarificazioni.

La legge svizzera obbligava già i datori di lavoro a lasciare del tempo libero alle collaboratrici per l’allattamento dei loro figli. La revisione dell’Ordinanza 1 relativa alla legge sul lavoro, che è entrata in vigore il 1 giugno 2014, regola ormai anche la questione del pagamento di questi tempi d’allattamento.

Nel corso del primo anno di vita del bambino, l’impiegata dispone di un tempo di lavoro retribuito per allattare o tirare il latte:

  • Di un minimo di 30 minuti, per una giornata di lavoro che dura fino a 4 ore;
  • Di un minimo di 60 minuti, per una giornata di lavoro dalle 4 alle 7 ore;
  • Di un minimo di 90 minuti, per una giornata di lavoro di più di 8 ore.

Altro importante cambiamento, non vi è più distinzione tra il tempo consacrato all’allattamento all’interno o all’esterno del luogo di lavoro.

Contesto

Nel dicembre 2012, il Parlamento aveva approvato l’adesione della Svizzera alla Convenzione n° 183 dell’OIL del 15 giugno 2000 sulla protezione della maternità. L’Ordinanza 1 relativa alla legge sul lavoro (OLL 1) doveva di conseguenza essere modificata per renderla compatibile con il diritto internazionale. Dopo aver adottato questa revisione il 30 aprile 2014, il Consiglio federale ha quindi potuto ratificare la Convenzione n° 183 e migliorare la sicurezza del diritto in questo ambito.


Informazione

Ultima modifica 02.09.2015

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