Attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI (1.2.2009)

Il Gruppo di azione finanziaria (GAFI) è il più importante organismo in materia di lotta internazionale contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Le sue 49 Raccomandazioni costituiscono gli standard riconosciuti a livello internazionale che i paesi devono attuare per lottare efficacemente contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Anche la Svizzera ha contribuito alla definizione di questi parametri. Nel 2003 il GAFI ha riveduto le sue Raccomandazioni sulla lotta contro il riciclaggio di capitali per adeguarle alle nuove forme di criminalità nel settore del riciclaggio di denaro ed estenderle alla lotta contro il finanziamento del terrorismo. La legislazione svizzera corrispondeva già in ampia misura alla maggior parte dei nuovi standard del GAFI, tuttavia su alcuni punti differiva dalle Raccomandazioni rivedute.

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha pertanto adottato un disegno di legge inteso ad adeguare la nostra legislazione ai nuovi standard del GAFI. Grazie al disegno di legge le principali lacune del nostro sistema sono state colmate e la normativa svizzera è risultata ampiamente conforme alle Raccomandazioni rivedute.

Il 3 ottobre 2008 l’Assemblea federale ha adottato il progetto del Consiglio federale con qualche minimo cambiamento. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2009 e sono divenute obbligatorie per tutti gli intermediari finanziari (banche, fondi, gestori di patrimoni, avvocati, assicurazioni, ecc.).

Ultima modifica 27.09.2019

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