Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Gli imprenditori devono occuparsi delle assicurazioni sociali per loro stessi e eventuali collaboratori. Presentazione degli obblighi in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di annunciare ogni nuovo lavoratore per il conteggio dei contributi dell'Assicurazione contro la disoccupazione (AD) se si verificano le condizioni seguenti:

  • attività lucrativa dipendente
  • assoggettamento del lavoratore al sistema svizzero delle assicurazioni sociali
  • ogni lavoratore fino all’età legale di pensionamento: 64 anni per le donne e 65 anni pe gli uomini. (Lavoratori pensionati: gli obblighi di annuncio e di pagare sussistono i contributi sull'importo che eccede i 1'400 franchi mensili o i 16'800 franchi annui. Tuttavia, su tale importo devono essere versati solo i contributi AVS/AI/IPG e non quelli AD e LPP.)
  • Salario superiore a CHF 2'300 all'anno o versamento dei contributi sociali richiesto dalla persona salariata o impiegata in un'economia domestica privata, presso produttori di danza o di teatro, orchestre, produzioni nell'ambito fonografico ed audiovisivo, emittenti radiofoniche e televisive ed anche scuole nell'ambito artistico.

L'annuncio del datore di lavoro in vista della percezione del contributo AD si fa al medesimo momento, secondo la medesima procedura e presso la medesima cassa dell'AVS/AI/IPG. Alla creazione della propria società e precedentemente all'assunzione del suo primo impiegato, il datore di lavoro deve annunciarsi presso la cassa di compensazione. Dichiarerà inseguito il suo primo impiegato, poi l'insieme dei suoi impiegati, e ciò entro 30 giorni dall'inizio del rapporto lavorativo.

L'assicurazione contro la disoccupazione garantisce la continuazione del versamento del salario in caso di disoccupazione e incentiva il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro. Essa è obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Le aliquote di contribuzione all'AD sono pari al 2,2% del salario annuo fino a un limite di CHF 148’200. Nel caso di un reddito più elevato, viene detratto un contributo di solidarietà dell’1% sulla parte dello stipendio superiore a CHF 148’200. I costi relativi all'AD sono divisi equamente tra il datore e il dipendente. I lavoratori indipendenti, invece, non possono assicurarsi contro la disoccupazione.

Gli indipendenti la cui attività imprenditoriale fallisce hanno diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione solo se negli ultimi 2 anni prima della disoccupazione hanno pagato almeno 12 mesi i contributi all'AD come lavoratori dipendenti.

I titolari di SA o Sagl che lavorano nella loro stessa impresa vengono considerati lavoratori dipendenti e possono aderire all'assicurazione contro la disoccupazione alle seguenti condizioni:

  • il salario deve essere stato realmente versato
  • i contributi alle assicurazioni sociali devono essere stati versati

Finché l'azienda non è stata liquidata e l'imprenditore detiene la responsabilità della gestione (come consigliere d'amministrazione, socio con responsabilità illimitata o azionista di maggioranza), egli non ha diritto all'indennità di disoccupazione.

Gli imprenditori e le imprenditrici non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto, per intemperie e in caso di insolvenza del datore di lavoro, ma sono tenuti a pagare questi contributi (1%) per il loro personale. L'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro copre il versamento dei salari dei collaboratori nel caso in cui il datore di lavoro non sia in grado di far fronte ai propri obblighi di pagamento. Le indennità per lavoro ridotto e per intemperie coprono l'80% della perdita di guadagno e sono limitate nel tempo.

Fonte: Guida assicurazioni sociali, guida pratica per le pmi (aggiornata al 01.01.2019, UFAS)



Informazione

Ultima modifica 20.03.2020

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