Collocamento privato e personale a prestito: procedure da intraprendere

Il collocamento privato e il personale a prestito sono disciplinati dalla legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento LC). Per essere esercitate da un’impresa, queste attività necessitano di un’autorizzazione. 

Più di 6'000 imprese in Svizzera sono attive nel collocamento privato e nella fornitura di personale a prestito. Queste attività sono regolamentate dalla Confederazione tramite tre testi legali:

  • la legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento LC),
  • l’ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento OC),
  • l’ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento (OEm-LC). 

Definizioni 

L’attività di collocatore ha lo scopo di mettere in contatto dei datori di lavoro e delle persone in cerca d’impiego, al fine di sottoscrivere dei contratti. 

La fornitura di personale a prestito implica che un datore di lavoro ceda i servizi di un lavoratore a un’impresa acquisitrice, accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di lavoro interinale o temporaneo.

Domande d’autorizzazione

Tutte le imprese che desiderano esercitare regolarmente, e con remunerazione, delle attività di collocamento privato o di fornitura di personale a prestito devono presentare una domanda d’autorizzazione cantonale presso l’autorità del cantone nel quale hanno sede.

Nel caso di esercizio di attività transfrontaliere, è richiesta in più un’autorizzazione federale. Un volta rilasciata, l’autorizzazione è valida per una durata illimitata e permette all’impresa di esercitare in tutta la Svizzera. 

Una succursale che non ha sede nello stesso cantone della casa madre deve ottenere un’autorizzazione propria nel rispettivo cantone.

Quando il collocamento privato si effettua via Internet, e se l’impresa si rivolge unicamente a delle persone in cerca d’impego indigene, è necessaria soltanto un’autorizzazione cantonale. 

Condizioni di rilascio 

Per poter accedere a questa domanda, l’impresa deve (in particolare):

  • essere iscritta al registro di commercio;
  • disporre di un locale commerciale adeguato;
  • non esercitare altre attività professionali che potrebbero essere in conflitto con gli interessi dei datori di lavoro o delle persone in cerca d’impiego;
  • avere a capo una persona di nazionalità svizzera o in possesso di un permesso di domicilio (tranne per i cittadini UE/AELS), che goda di una buona reputazione e che sia titolare di un certificato di fine apprendistato o di una formazione equivalente e che possa comprovare un’esperienza professionale pluriennale nel settore del collocamento e della fornitura di personale a prestito.  

Costi 

I costi della consegna dell’autorizzazione di collocamento privato o di fornitura di personale a prestito sono compresi tra 750 e 1.650 franchi, a seconda del carico di lavoro delle autorità. Queste tasse sono applicate sia per le autorizzazioni cantonali che per quelle della SECO. Per le imprese di fornitura di personale a prestito deve essere depositata una cauzione, il cui ammontare si situa tra CHF 50'000 e CHF 100'000 (essa dipende dalle loro attività). 

Radiazioni – Sanzioni 

Le imprese di collocamento privato / di fornitura di personale a prestito che esercitano senza autorizzazione si espongono a sanzioni finanziarie che possono arrivare fino a CHF 100'000. Le società che fanno ricorso a un’agenzia di collocamento / a un fornitore di servizi non autorizzato possono vedersi infliggere una multa che può raggiungere un massimo di CHF 40'000. 

L’autorizzazione può essere revocata se è stata ottenuta sulla base di indicazione inesatte o fallaci, se l’impresa ha violato le disposizioni legali vigenti o se le condizioni relative al momento dell’ottenimento non sussistono più. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il servizio cantonale responsabile può condurre degli audit presso le imprese di collocamento e di fornitura di personale a prestito. Esso esamina, ad esempio, l’ammontare dei salari rispetto alle norme convenzionali, la conformità dei contratti utilizzati, o il rispetto del diritto alle vacanze. 

Fonti: Sito www.lavoro.swiss (aprile 2018); SECO, direzione del lavoro (maggio 2018)



Informazione 

Ultima modifica 09.08.2023

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