Procedure di sdoganamento all’importazione

Le procedure di sdoganamento avvengono grazie a e-dec, un sistema che permette al proprio utilizzatore di dichiarare in modo elettronico le merci destinate all’importazione, all’esportazione o al transito.

Osservazione: utilizzare la decisione di tassazione elettronica (DTe) è obbligatorio dal marzo 2018

In vista dell’applicazione della strategia della Confederazione nell’ambito della cyberamministrazione, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha reso la decisione di tassazione elettronica (Dte) nel sistema di sdoganamento e-dec obbligatoria nel marzo 2018. Informazione

Nel caso di un'importazione definitiva, le merci vengono dichiarate attraverso il sistema informatico di dichiarazione e-dec, fornito dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Una volta trasmesse le informazioni, il computer delle dogana decide, sulla base di criteri inseriti dall’UDSC, quali invii vengono immediatamente liberati e quali devono essere oggetto di ulteriori controlli doganali (verifica formale o materiale). Solitamente, la dichiarazione viene preparata prima del passaggio della merce in dogana (Approfondimento su e-decDichiarazione d’importazione e-dec web).

L'ammissione in franchigia

Certe merci possono essere esenti da tributi doganali. Si tratta ad esempio di campioni, di prototipi, di merci da restituire, quelle destinate ad istituzioni di beneficenza o ad opere caritatevoli, o anche di oggetti d'arte e da esposizione. La maggior parte di queste sono al contempo accompagnate da un esonero dell'IVA. È la legge sull'IVA (RS 641.20; art. 53) che definisce le condizioni del loro esonero. Queste merci devono essere sottoposte ad una dichiarazione doganale, a volte tramite formulari speciali (Traffico merci in franchigia).

Deposito franco doganale

Alcune merci possono essere immagazzinate temporaneamente in un deposito franco doganale senza essere né sdoganate né tassate. È il caso delle merci la cui destinazione non è nota e quelle contingentate o che soggiacciono a dazi elevati. Sono soggette ad una dichiarazione di transito tra l'ufficio della dogana ed il deposito franco doganale.

L'importazione temporanea

Di regola, solo le merci importate in maniera definitiva sul territorio elvetico sono sottoposte a tributi. La maggior parte delle merci destinate ad essere esportate non sono quindi soggette alle tasse d'importazione. Questa pratica è regolata secondo il regime doganale dell'ammissione temporanea.

Per beneficiarne si deve inoltrare una richiesta scritta indirizzata all'ufficio doganale al momento dell'importazione della merce sul territorio svizzero. Questa richiesta si compie grazie ad un documento denominato Dichiarazione doganale per l'ammissione temporanea (DDAT). La natura della merce deve poter essere verificata.

Le principali merci che possono essere soggette ad un'ammissione temporanea sono:

  • Il materiale professionale
  • Le merci destinate ad esposizioni o fiere
  • Determinati mezzi di trasporto
  • Gli imballaggi

La durata dell'ammissione temporanea è solitamente limitata a due anni, ma può essere prolungata per tre volte di un altro anno.

In certi casi di importazione temporanea è anche possibile presentare il libretto ATA come dichiarazione doganale. Si tratta di un documento internazionale per l'ammissione temporanea dei beni di consumo durevoli esenti da tributi (merci per fiere ed esposizioni, materiale professionale, campioni da presentazione, equipaggiamento sportivo). Questo libretto può essere ottenuto presso le camere di commercio e dell'industria. Il suo vantaggio principale è di accelerare lo sdoganamento alla frontiera (esportazione temporanee di merciImportazione temporanea).

Il transito

Le imprese che desiderano far transitare delle merci attraverso la Svizzera possono evitare i tributi normalmente dovuti. Le principali procedure internazionali di transito sono:

  • La procedura di transito comune (TC)
  • La procedura TIR (Trasporti internazionali stradali)

Lo svolgimento della procedura di transito si effettua grazie ad un nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS), il cui obbiettivo è di semplificare gli scambi con gli uffici doganali (Transito attraverso la Svizzera).



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Ultima modifica 28.04.2022

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