Import per le PMI: come importare dei prodotti dall'estero

Una gru sposta dei container in un porto.

Le PMI importatrici hanno l’obbligo di dichiarare ogni merce che oltrepassa la frontiera svizzera all’Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Nel traffico commerciale, le principali formalità d'importazione si effettuano prima, dopo e durante il passaggio delle merci alla dogana.

Piattaforma elettronica per le importazioni

Sulla piattaforma Importazioni vengono pubblicate le prescrizioni tecniche per l'importazione di prodotti in Svizzera. Il sito internet è destinato alla ricerca delle prescrizioni tecniche, relative ai prodotti, che occorre rispettare per l'immissione in commercio in Svizzera. Il sito facilita la ricerca delle prescrizioni e delle regolamentazioni applicabili ai diversi prodotti. Inoltre fornisce informazioni in merito ai prodotti che, per esempio, possono essere immessi sul mercato svizzero in modo semplificato basandosi su accordi internazionali, in particolare con l'Unione europea.

Prima della dogana

Ogni merce proveniente dall'estero deve essere accompagnata da documenti sui quali figurano in particolare il valore, il peso, l'origine ed il numero tariffario della merce, al fine di determinare il suo tasso d'imposizione.

Questi documenti possono assumere la forma di un bollettino di consegna (non obbligatorio dal punto di vista della dogana svizzera ma molto utile) o di una fattura, ad esempio. L'esportatore della merce si deve far carico di emettere i documenti di accompagnamento. Può anche includere alla spedizione un certificato d' origine che comprovi l'origine della merce.

Le imprese generalmente affidano a degli spedizionieri (trasportatori o società specializzate) l’incarico di procedere con la dichiarazione doganale digitale obbligatoria. Gli spedizionieri recuperano le merci e i documenti d’accompagnamento (bollettino di consegna, certificato d’origine, fattura). Essi possono anche effettuare un esame delle merci.

Gli spedizionieri inseriscono poi, attraverso il sistema informatico e-dec dell’AFD, i dati sulle merci. Dichiarano queste ultime in funzione della loro destinazione doganale (importazione definitiva, temporanea, deposito franco doganale, transito). Sulla base di questi dati, il sistema informatico effettua automaticamente un primo test di plausibilità, un calcolo dei tributi e invia un PDF agli spedizionieri (comprendente la lista d’importazione e il bollettino di consegna) (Approfondimento su e-decDichiarazione d’importazione e-dec web).

Alla dogana

Al momento dell'arrivo della merce alla frontiera elvetica, gli spedizionieri presentano le merci all’ufficio doganale. Presentano al personale doganale una copia del PDF ricevuto al momento della dichiarazione digitale (o il numero della lista d’importazione) e consegnano i documenti d’accompagnamento.

Basandosi sulla dichiarazione doganale che appare nel sistema informatico, il personale doganale procede ad un controllo sommario. Se i dati appaiono corretti, si immette il risultato positivo nella piattaforma e-dec (cliccando sul tasto «Accettazione della dichiarazione doganale»). Infine, può essere richiesta una verifica fisica, oppure la merce può essere liberata.

Dopo la dogana

Di solito, le spedizioni provenienti dall'estero sono sottoposte a due tipi di tributi: i dazi e l'IVA, ai quali si aggiungono diverse imposte e tasse (tasse di monopolio sull'alcool, imposta sul tabacco, imposta sugli oli minerali, ecc.). Al momento della dichiarazione, l'ufficio doganale stabilisce le decisioni in materia di dazi doganali e dell' IVA riguardanti l'impresa importatrice.

Vi sono due diversi modi di pagamento:

  • Le imprese possono aprire un conto presso l'AFD in modo che i tributi gli siano fatturati direttamente. Lo spedizioniere indica nella dichiarazione d'importazione se le tasse devono essere prelevate dal proprio conto o dal conto dell'importatore.
  • Lo spedizioniere o l'impresa esportatrice possono anticipare i costi doganali e farsi in seguito rimborsare dall'impresa importatrice. Questo sistema, di norma, si rivela più costoso.

In ogni caso, lo spedizioniere fattura all'impresa importatrice il trasporto della merce ed il lavoro effettuato alla dogana.

Da notare che l’importatore non riceve più prova della tassazione in formato cartaceo per posta (ricevuta doganale, foglio giallo), ma semplicemente una decisione di tassazione elettronica (DTe) all’importazione che scarica sui server dell’AFD. Per saperne di più:

Accordi di libero scambio

Dato che la Svizzera ha sottoscritto degli accordi di libero scambio con un certo numero di Stati, certe merci possono essere importate in franchigia o a un'aliquota di dazio ridotta. Il trattamento preferenziale previsto da tali accordi si applica unicamente alle merci conformi alle disposizioni riguardanti l'origine e per le quali viene presentato un certificato d'origine valido. Le altre imposte e tributi restano dovuti, così come l'IVA.

L'impresa esportatrice ha il compito di verificare se la merce è coperta da un accordo di libero scambio e, in tal caso, di redigere il certificato d'origine necessario. In generale, gli spedizionieri si fanno carico di verificare se la merce importata è coperta da tale certificato d'origine. Si raccomanda tuttavia alle imprese di verificare, una volta ricevuta la merce e le fatture corrispondenti, che le tariffe applicate siano quelle giuste.



Informazione

Ultima modifica 25.11.2021

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