Prove dell’origine delle merci, nell’ambito degli accordi di libero scambio

Origine nell’ambito degli accordi di libero scambio (origine preferenziale) 

La Svizzera/AELS ha stipulato degli accordi di libero scambio con diversi Stati. Il trattamento preferenziale previsto da questi accordi si applica soltanto alle merci conformi alle disposizioni in materia di origine.

Preferenze doganali 

Le preferenze doganali sono dei vantaggi che consistono in un esonero o una riduzione dei dazi doganali. Si applicano soltanto alle merci che ottemperano alle regole enunciate corrispondenti negli accordi di libero scambio; in particolare, le merci devono essere prodotti originali secondo tali accordi. 

Trovate gli accordi di libero scambio in vigore e le disposizioni inerenti l’origine cliccando sul link seguente: R-30 Accordi di libero scambio, preferenze tariffarie e origine delle merci.

Prove dell’origine

Affinché una merce possa beneficiare di un esonero o di una riduzione dei dazi doganali all’entrata del paese di destinazione, deve essere rilasciata la prova dell’origine conforme all’accordo di libero scambio corrispondente (Ordinanza sul rilascio di prove dell'origine (ORPO; RS 946.32)).

Certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 / EUR-MED / EUR.1 CN (Cina)

Il CCM funge da prova dell’origine nell’ambito della maggior parte degli accordi di libero scambio. Questo formulario deve essere compilato dall’esportatore (o dal trasportatore, solo su procura dell’esportatore). Al momento dell’esportazione al di fuori dalla Svizzera, il CCM deve essere presentato all’ufficio svizzero della dogana d’esportazione alfine di essere autorizzato. Solo una dogana del circondario (Basilea, Sciaffusa, Ginevra e Lugano) può rilasciare un’ulteriore autorizzazione. La Direzione circondariale competente viene determinata a seconda del domicilio della sede sociale dell’imprese.

Il CCM non è previsto dagli accordi di libero scambio AELS-Singapore, AELS Corea del Sud, AELS-Canada, AELS-Hong Kong e AELS-Filippine.

Nell’accordo di libero scambio Svizzera-Cina, conviene utilizzare il CCM EUR.1 CN.

Dichiarazione d’origine su fattura

La dichiarazione d’origine su fattura funge da prova dell’origine nell’ambito della maggior parte degli accordi di libero scambio. Per spedizioni il cui valore totale non supera i CHF 10'300, una semplice dichiarazione dell’origine scritta sulla fattura può sostituire il CCM.

Queste spedizioni possono anche contenere dei prodotti non originari di qualsiasi valore. Essi devono però essere chiaramente designati nella fattura. La dichiarazione dell’origine sulla fattura viene stabilita secondo le forme e le lingue precisate negli accordi di libero scambio corrispondenti. Essa viene dattilografata o apposta tramite un timbro e firmata a mano.

Nell’ambito degli accordi di libero scambio con il Giappone e la Cina (procedura speciale elettronica), solo gli Esportatori Autorizzati dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) sono autorizzati a formulare la dichiarazione d’origine su fattura al posto del CCM. 

Gli accordi di libero scambio AELS-Singapore, AELS-Corea del Sud, AELS-Canada, AELS-Hong Kong e AELS-Filippine non prevedono alcun limite di valore.

Per il momento, solo il CCM è autorizzato nell’accordo di libero scambio AELS-GCC.

Dichiarazione d’origine su fattura formulata dagli Esportatori autorizzati (EA)

È possibile formulare delle dichiarazioni d’origine su fattura in tutti gli accordi senza badare al valore della spedizione (fatta eccezione per l’accordo AELS-GCC). Gli Esportatori autorizzati sono pure dispensati dalla firma manoscritta. In questo caso, l’Esportatore deve ottenere un’autorizzazione della direzione della dogana circondariale competente. In tal modo diventa "Esportatore autorizzato".

Dichiarazione dei fornitori in territorio elvetico

Per materiali provenienti dalla Svizzera, che servono alla fabbricazione di prodotti originari o che vengono inviati senza venir alterate, il fornitore svizzero può giustificare l’origine delle merci presso l’acquirente svizzero tramite una dichiarazione del fornitore.

Obbligo di conservare i giustificativi preparatori

I giustificativi che stabiliscono il carattere originario delle merci devono essere conservati tre anno o più (Repubblica di Corea : 5 anni).

Aiuto e informazioni

L’AFD mette a disposizione sul proprio sito internet delle spiegazioni dettagliate sugli accordi di libero scambio.



Informazione

Ultima modifica 27.01.2022

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