IVA: come funziona l'imposta sul valore aggiunto

L’imprenditore deve riversare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha fatturato ai suoi clienti. Ecco come procedere.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sui consumi che grava completamente sui consumatori finali ed è applicata sugli acquisti di beni (abbigliamento, automobili, generi alimentari, ecc.) e servizi (parrucchiere, trasporti, cene al ristorante, ecc.). L'imposta sul valore aggiunto è riscossa esclusivamente dalla Confederazione e serve a coprire le spese generali dello Stato. Le imprese devono includere l'imposta sul valore aggiunto nel prezzo delle prestazioni fornite e dei prodotti venduti in Svizzera e successivamente versarla alla Confederazione. Come controprestazione, possono poi dedurre l'importo versato dall'imposta precedente pagata nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta.

L'imposta precedente comprende:

  • l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (su tutte le fasi della produzione e della distribuzione e nel settore dei servizi erogati nel paese);
  • la tassa d'acquisizione dichiarata dall'impresa (prestazioni fornite da società con sede all'estero);
  • l'imposta sulle importazioni (in caso di importazione di merci).


Le aliquote IVA ammontano (stato: 1.1.2024):

  • all' 8,1% del fatturato in casi normali;
  • al 3,8% per il settore alberghiero e le prestazioni d'alloggio (tasso speciale oppure relativo al settore alberghiero, incl. colazione);
  • al 2,6% per alimentari e bevande non alcoliche, libri, giornali e riviste, medicinali nonché biglietti per eventi sportivi e culturali (beni di consumo quotidiani.

Deduzione dell'imposta precedente

Nel caso di beni e servizi che vanno direttamente ai consumatori, l'IVA va indicata e deve essere già compresa nel prezzo finale. Diversamente accade nel traffico commerciale: in tal caso sono usuali prezzi netti più IVA.

In questo contesto, ricopre un ruolo importante la cosiddetta deduzione dell'imposta precedente: se un prodotto, nel percorso del valore aggiunto dalla materia prima al prodotto finito, attraversa diverse fasi, ciascuna delle fasi interessate può dedurre l'importo IVA pagato nella fase precedente.

In pratica funziona come segue: ogni tre mesi (all'occorrenza anche mensilmente) la persona imponibile inoltra all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una dichiarazione volontaria in cui è addizionata l'IVA dovuta. Da questo importo lordo al netto dell'IVA possono essere dedotti tutti gli importi dell'imposta precedente che sono già stati pagati dai fornitori o, nel caso delle importazioni, all’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il margine lordo è quindi soggetto all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (l'IVA applicata in Svizzera).

La deduzione dell'imposta precedente è suddivisa come di seguito:

  • principio (in quali casi è prevista la deduzione dell'imposta precedente?);
  • esclusione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente (ad esempio nei fatturati esentati dall'imposta per i quali non si è optato per la deduzione dell'imposta precedente);
  • utilizzo misto (utilizzo misto di prodotti e servizi, ovverosia per le attività imprenditoriali e quelle extraimprenditoriali; correzione dell'imposta precedente necessaria);
  • utilizzo proprio oppure sgravio fiscale successivo (correzione dell'imposta precedente necessaria);
  • riduzione dell'imposta precedente (soprattutto in caso di ricevimento di sovvenzioni).

L’IDI come numero IVA

La sostituzione del numero IVA di sei cifre è effettiva dal 01.01.2014. Oramai solo il numero d’identificazione delle imprese (IDI) può essere utilizzato come numero di IVA.

Conformemente all’articolo 26 capoverso 2 lettera a della legge sull’IVA (LIVA), le unità assoggettate all’IVA devono specificare su ogni fattura il numero con cui sono iscritte nel registro IVA. Con l’IDI, il complemento «IVA» deve obbligatoriamente figurare accanto al numero.

Il formato del numero IVA da menzionare sulle fatture si presenta quindi come segue:

CHE-123.456.789 IVA

Delimitazione delle esigenze specifiche

I titolari di un'azienda e i loro familiari si riforniscono saltuariamente con prodotti e servizi (per loro più economici) della propria attività. Essi diventano quindi "consumatori finali" di vestiti, computer, gioielli, articoli sanitari, ecc. di produzione propria, e in quanto tale non possono dedurre l'imposta precedente su questa parte delle proprie spese.

La distinzione in tali situazioni non è sempre facile. Questo vale soprattutto per i compensi in natura nel proprio negozio di alimentari o nell'uso privato di un'automobile della ditta. Per questo motivo e in analogia all'imposta federale diretta, l'IVA prevede deduzioni forfettarie per i titolari d'impresa e per i propri familiari e collaboratori.

In alcuni casi, tali compensi in natura devono essere dichiarati all'IVA come compensi ad uso proprio (correzione dell'imposta precedente) oppure come prestazioni ad uso proprio (dichiarazione come fatturato e assoggettamento fiscale a un'aliquota ridotta e/o normale).

Anche chi riceve sussidi d'assistenza dalla mano pubblica, ad esempio sovvenzioni, contributi di promozione, ecc., deve effettuare in misura proporzionale una riduzione dell'imposta precedente sul fatturato, poiché altrimenti si verifica uno sgravio fiscale doppio non giustificato.

Criteri per l'obbligo di pagamento dell'IVA

In linea di principio tutte le imprese sono soggette al pagamento dell'IVA indipendentemente dalla forma giuridica. Se tuttavia il fatturato delle prestazioni soggette a IVA (prodotti e/o servizi) è inferiore a CHF 100'000 all'anno (oppure CHF 150'000 per le associazioni sportive e/o culturali senza fini di lucro come anche le istituzioni di utilità pubblica), l'impresa è esonerata dal pagamento dell'IVA.

Chi non versa l'IVA non può però far valere alcuna imposta precedente. Speciali limiti di fatturato sono applicati unicamente nel caso delle collettività pubbliche e dell'imposta sull'acquisto.

È tuttavia possibile che un'impresa esonerata dall'obbligo d'imposta sul valore aggiunto decida di assoggettarsi volontariamente all'IVA. Questa è una scelta sensata soprattutto quando la propria competitività soffre della concorrenza assoggettata a imposta, dal momento che un'impresa senza obbligo di conteggio dell'IVA non può detrarre l'imposta precedente e, in quanto tale, è costretta a integrare questo svantaggio nei prezzi di vendita.

L'assoggettamento volontario è vantaggioso soprattutto per le imprese che

  • registrano un fatturato inferiore ai CHF 100'000 e forniscono prodotti o servizi a imprese assoggettate all'imposta sul valore aggiunto;
  • che erogano prestazioni destinate prevalentemente all'estero;
  • al momento non fanno registrare alcun fatturato, ma che possono beneficiare d’ingenti deduzioni dell'imposta precedente.


Esempio di una start-up: una start-up neocostituita è attiva nella ricerca. All'inizio e negli anni successivi alla costituzione la società non registra alcun fatturato imponibile, ma è chiamata a ingenti investimenti nella costruzione di un nuovo oggetto immobiliare e nell'acquisto di equipaggiamento. Al momento della costituzione, la società può assoggettarsi autonomamente all'imposta sul valore aggiunto tramite la cosiddetta "Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento" [assoggettamento volontario all'IVA]), facendo così valere le deduzioni dell'imposta precedente su tutti gli investimenti e su tutte le altre spese sostenute.

Conteggio secondo controprestazioni ricevute o convenute (modalità di conteggio)

L'impresa soggetta a imposta può presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto dell'IVA in base

  • ai pagamenti in entrata (controprestazioni ricevute)

oppure

  • alle fatture ai clienti (controprestazioni convenute).


La maggior parte delle imprese soggette ad imposta allestiscono il rendiconto trimestralmente secondo le controprestazioni convenute poiché questo sistema è basato sulla contabilità debitori e creditori. Lo svantaggio principale è che l'imposta sul valore dipende dalla data della fattura ed è dovuta anche se il pagamento è effettuato in ritardo (ad esempio dopo 120 giorni dall'emissione della fattura). Oltre a ciò, un altro svantaggio è che ritorni e perdite sui crediti devono essere corretti a posteriori. Il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute si presta soprattutto per le imprese più piccole che non tengono una contabilità debitori, ossia unicamente una contabilità delle posizioni aperte. Avvertenza: il conteggio in base alle controprestazioni ricevute richiede la previa autorizzazione da parte dell'UFC/IVA.

Metodo dell'aliquota saldo e dell'aliquota forfettaria: conteggio semplificato

Per semplificare il calcolo dell'imposta, le imprese soggette ad imposta con un fatturato di al massimo CHF 5,02 milioni e un debito fiscale (o imposte dovute) di massimo CHF 108'000 all'anno possono allestire il rendiconto in base al metodo dell'aliquota saldo (metodo AS [stato: 2024]).

Le aliquote saldo (AS) sono aliquote settoriali che semplificano notevolmente il rendiconto con l'AFC, in quanto non devono essere determinate le imposte precedenti e in quanto esemplifica l'onere amministrativo legato alla contabilità e al rendiconto d'imposta.

Con il metodo saldo, invece che ogni trimestre, il rendiconto va allestito solo ogni semestre. Nei confronti dei clienti, la persona soggetta a imposta deve comunque continuare a indicare sulle fatture le consuete aliquote IVA (e non l'aliquota saldo).

Nel rendiconto IVA, le AS vanno applicate quali moltiplicatori. In altre parole occorre dichiarare il totale della cifra d'affari imponibile comprensiva di IVA e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicarlo per l'AS.

I forfait oscillano tra lo 0,1%, ad esempio, per i maniscalchi (per i quali il valore aggiunto è apparentemente molto esiguo rispetto alle materie prime acquistate) e il 6,8% per gli uffici interinali e le agenzie di traduzione. Attualmente esistono 10 aliquote saldo.

Circa un terzo delle PMI svizzere applica il metodo saldo semplificato. Le imprese che optano per il metodo saldo devono mantenerlo almeno per un anno. Se dopo un anno l'impresa adotta il metodo del conteggio effettivo dell'IVA, dovrà mantenerlo per almeno 3 anni prima di poter nuovamente passare al metodo AS.

Oltre al metodo dell'aliquota saldo (AS), l'IVA prevede anche il metodo dell'aliquota forfettaria (AF), che può essere applicato dalle collettività pubbliche e dalle istituzioni affini quali scuole private, ospedali, imprese di trasporto pubblico, ecc. oltre che dalle associazioni e dalle fondazioni. A differenza del metodo dell'aliquota saldo, il metodo dell'aliquota forfettaria non prevede alcun limite della cifra d'affari e del debito d'imposta e il fatturato deve essere dichiarato trimestralmente. Le aliquote forfettarie applicate sono simili a quelle del metodo delle aliquote saldo.



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Ultima modifica 18.01.2024

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