Il trasferimento della sede di un’impresa deve essere annunciato all’ufficio del registro di commercio competente. Le modalità possono variare a seconda dell’ubicazione d’origine e della destinazione desiderata.
La sede di un’azienda è il luogo dove viene gestita la sua amministrazione. Il domicilio designa l’indirizzo presso il quale l’impresa è raggiungibile alla sua sede. Queste informazioni vengono iscritte nel registro di commercio, una banca dati pubblica gestita dai cantoni.
Presto sarà possibile notificare facilmente e in maniera digitale il trasferimento di un’azienda. Questo servizio sarà disponibile sul portale online EasyGov.swiss a partire dalla primavera 2024.
Trasferimento della sede in un altro comune
I cambiamenti di sede devono essere notificati all’ufficio del registro di commercio competente (art. 123 ORC). La tariffa degli emolumenti per l’iscrizione, la modifica o la radiazione del domicilio o di un indirizzo supplementare è di CHF 30.
La procedura varia a seconda della forma giuridica dell’impresa. Per una società anonima (SA) o una società a garanzia limitata (Sagl), la richiesta deve essere accompagnata dai documenti giustificativi seguenti:
- per le persone giuridiche, la decisione inerente la modifica degli statuti e una copia autenticata dei nuovi statuti, nel caso in cui questi ultimi debbano essere modificati;
- le firme autenticate delle persone che notificano l’iscrizione.
Uffici del registro di commercio svizzeri
Trasferimento della sede in un altro cantone
Il trasferimento di un’impresa in un altro cantone richiede l’iscrizione al nuovo ufficio del registro di commercio competente. Quest’ultimo procederà con l’iscrizione, informandone automaticamente l’ufficio del registro di commercio della sede precedente, al quale verrà chiesto di procedere con la radiazione dell’iscrizione antecedente (art. 124 ORC).
Nel caso in cui le iscrizioni dovessero essere effettuate in una lingua diversa da quella della sede precedente, tutti i dati che devono essere pubblicati verranno iscritti nella nuova lingua.
Trasferimento della sede dall’estero in Svizzera
L’iscrizione al registro di commercio di un’impresa estera che trasferisce la propria sede in Svizzera viene regolata dalle disposizioni inerenti le nuove iscrizioni (art. 161 LDIP).
Oltre ai documenti giustificativi richiesti per l’inscrizione di un nuovo ente giuridico, devono essere forniti documenti giustificativi speciali. Questi vengono definiti nell’Ordinanza sul registro di commercio (art 126. ORC).
Trasferimento della sede dalla Svizzera all’estero
Una società svizzera può sottoporsi al diritto straniero se sono adempiute le condizioni previste dal diritto svizzero e se essa continua a sussistere secondo il diritto straniero. Bisogna verificare preventivamente se il diritto straniero prevede una forma giuridica equivalente.
Nel caso di una procedura di questo tipo, i creditori devono essere pubblicamente esortati a far valere i loro crediti, facendo loro presente l’imminente modifica dello statuto societario.
In tal caso, si applica l’articolo 46 della Legge sulla fusione (art. 46 LFus).