Questa forma giuridica consente di raccogliere fondi propri senza dover coinvolgere un nuovo partner.
In Svizzera la società in accomandita (art. 594-619 CO) riveste solo un ruolo secondario nell’economia svizzera. Questa forma giuridica consente di raccogliere fondi propri senza dover coinvolgere un nuovo partner.
Per fondare una società in accomandita sono necessarie due o più persone naturali. La società in accomandita ha inizio mediante un contratto sociale tra i fondatori. L'iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria.
Almeno uno dei soci, il cosiddetto socio accomandatario, è responsabile col proprio patrimonio privato in maniera illimitata per gli impegni dell'impresa. Gli altri soci, i cosiddetti soci accomandanti, sono responsabili solo fino ad un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.
I soci accomandanti possono essere anche persone giuridiche. Essi però non possono essere investiti della direzione d'azienda, hanno solo dei diritti di controllo limitati e sono spesso soggetti ad un'altra partecipazione agli utili e alle perdite rispetto ai soci accomandatari.
La società in accomandita viene scelta di solito quando una ditta individuale o una società in nome collettivo necessita di fondi propri supplementari, senza che la direzione d'azienda voglia essere allargata di un nuovo membro.