Il capitale azionario
Il capitale obbligatorio della società (capitale azionario) deve ammontare ad almeno CHF 100'000 (art. 621 e 622 CO). Questo deve essere versato (liberato) almeno al 20%. Esso deve tuttavia ammontare a non meno di CHF 50'000 (art. 632 CO). Tale capitale non deve essere pagato per forza in contanti, ma può essere versato sotto forma di conferimento in natura (ad es. immobili, macchinari, ecc.)
Il capitale sociale può essere detenuto nella valuta estera più importante per le attività dell’impresa. Esso deve avere un controvalore di almeno 100'000 franchi al momento della costituzione. Se il capitale sociale viene fissato in una valuta estera, si dovrà utilizzare la stessa valuta per la contabilità commerciale e la presentazione dei conti. Le valute autorizzate vengono definite dal governo svizzero. Le criptovalute sono escluse (621 CO).
Al momento della creazione di una società anonima, il fondatore o i fondatori devono aprire un conto deposito presso una banca. Si tratta di un conto bancario sul quale è depositato il capitale dell'impresa in via di formazione nell'attesa dell'iscrizione nel Registro di commercio. Una dichiarazione di deposito è consegnata in cambio del versamento dei fondi che rimangono bloccati sul conto deposito fino alla pubblicazione della creazione della società nel Registro di commercio. Per procedere all'apertura del conto deposito presso una banca, bisogna allegare una copia autenticata di un documento della persona che ha firmato la richiesta, o una legalizzazione della firma del richiedente.
Dopo la pubblicazione della creazione della società sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, i fondi sono versati sul conto corrente dell'azienda, e il conto deposito è annullato. Il versamento è effettuato a partire dal primo giorno lavorativo dopo la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il rilascio fondi da parte della banca avviene su presentazione di un estratto del Registro di commercio autenticato che dimostri l'iscrizione dell'azienda.
Al capitale azionario possono partecipare quanti soci lo desiderino. Le azioni possono essere intestate al portatore e/o nominative; il loro valore nominale può essere inferiore a un centesimo, purché sia superiore allo zero.
Nel caso delle azioni nominative l'azione porta il reale nome dell'azionista. Questa persona deve inoltre essere iscritta nel libro delle azioni della società. Le azioni nominative cambiano di proprietario mediante la sottoscrizione del titolo da parte dell'alienante (la cosiddetta "girata") e l'iscrizione nel libro delle azioni della società.
I fondatori possono assicurarsi la loro influenza sulla SA anche attraverso le cosiddette azioni a valore plurimo. Queste ultime sono azioni con un valore nominale inferiore e pieno diritto di voto che portano il nome dei fondatori. Questo fa sì che un azionista con 1'000 azioni a CHF 10 può dominare l'assemblea dei soci contro 100 azionisti con azioni da CHF 100, nonostante entrambe le parti abbiamo versato la stessa somma di denaro (CHF 10'000).
L’ultima revisione del diritto della società anonima ha introdotto un nuovo strumento, il margine di variazione del capitale: all’interno di questo margine, fissato anticipatamente, il consiglio di amministrazione viene autorizzato ad aumentare o a ridurre il capitale azionario per un periodo di una durata massima di cinque anni.