Imprenditori sposati si chiedono spesso quali ripercussioni possa avere il fallimento dell’impresa sul coniuge o sul partner.
In Svizzera esistono tre regimi patrimoniali diversi: partecipazione agli acquisti, comunione dei beni e separazione dei beni. Essi regolano la proprietà dei beni durante il matrimonio, e il modo in cui il patrimonio e i debiti sono ripartiti in caso di divorzio o di morte.
Senza una convenzione patrimoniale, valgono le norme sulla partecipazione agli acquisti, secondo le quali i beni matrimoniali rispettivi vengono nettamente separati. Ciò significa che gli imprenditori indipendenti rispondono solo col proprio patrimonio (compresi eredità e beni portati nel matrimonio) ai debiti della loro impresa. Il patrimonio del coniuge o del partner non viene toccato. In questo modo, la separazione dei beni non è necessaria.
Se la partecipazione agli acquisti viene sciolta, dunque in caso di divorzio, decesso o cambiamento del regime dei beni, entrambi i coniugi partecipano ognuno per metà agli acquisti del partner in affari. Il partner dell'imprenditore, anche in questo caso, però non risponde dei debiti.