Diminuzione dell’IVA dal 1° gennaio 2018: impatto per le PMI

Le aliquote dell’IVA diminuiranno il 1° gennaio 2018. Ecco i nuovi valori di riferimento.

Il 1° gennaio 2018, l’aliquota normale dell’IVA passa dall’8% al 7,7%. Si tratta della prima diminuzione di questa imposta dalla sua introduzione. Questa nuova aliquota è dovuta alla soppressione, dalla fine del 2017, del finanziamento aggiuntivo dell’assicurazione invalidità attraverso l’IVA (0,4 punti di percentuale). Parallelamente, l’IVA subisce un aumento di 0,1 punto di percentuale per il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria.

Le aliquote d’imposta sono state modificate come segue :

  Fino al 31.12.2017 Dall'1.1.2018
Aliquota normale 8,0 % 7,7 %
Aliquota ridotta 2,5 % 2,5 %
Aliquota speciale per l'alloggio 3,8 % 3,7 %

Le aliquote saldo (metodo AS) e forfetarie (metodo AF) sono invece cambiate come segue:

Vecchie aliquote saldo (fino al 31.12.2017) Nuove aliquote saldo (dall'1.1.2018)

0,1 %

0,1 %

0,6 %

0,6 %

1,3 %

1,2 %

2,1 %

2,0 %

2,9 %

2,8 %

3,7 %

3,5 %

4,4%

4,3 %

5,2%

5,1 %

6,1%

5,9 %

6,7%

6,5 %

Modifiche al limite della cifra d'affari e del debito d'imposta per l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo (metodo AS):

  Limite fino al 31.12.2017 Limite dall'1.1.2018
Limite di cifra d'affari per applicare il metodo delle aliquote saldo CHF 5'020'000 CHF 5'005'000
Limite d'imposta per applicare il metodo delle aliquote saldo CHF 109‘000 CHF 103'000

Panoramica delle principali modifiche per le PME

Per la maggior parte delle imprese con sede in territorio svizzero, la revisione parziale dell’IVA comporta solamente conseguenze marginali. Tuttavia, tramite provvedimenti intesi a eliminare gli svantaggi concorrenziali dovuti all’IVA, la situazione delle imprese nazionali verrà indirettamente migliorata:

  • per l’assoggettamento obbligatorio delle imprese diventa determinante la cifra d’affari realizzata a livello mondiale. Dal 1° gennaio 2018 tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi provenienti da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, saranno assoggettate obbligatoriamente.
  • dal 1° gennaio 2019 verrà assoggettato all’IVA chiunque fornisce dall’estero in territorio svizzero beni in piccole quantità, la cui importazione è esente dall’IVA (ovvero quando l’IVA sull’importazione non supera i 5 franchi) per almeno 100 000 franchi. 

In generale

Per stabilire l’aliquota d’imposta applicabile non è determinante la data di fatturazione o di pagamento, bensì il momento o il periodo in cui viene eseguita la prestazione. In linea di principio le prestazioni eseguite fino al 31 dicembre 2017 sono imponibili secondo le vecchie aliquote, mentre quelle eseguite dal 1° gennaio 2018 secondo le nuove aliquote (Spiegazioni e schema per facilitare la comprensione).

Situazioni speciali

  1. Pagamenti anticipati e fatture emesse per pagamenti anticipati
    Vi è pagamento anticipato se al momento della nascita del credito fiscale non è ancora stata effettuata alcuna prestazione. Se al momento del pagamento anticipato o dell’emissione di una fattura per un pagamento anticipato si prevede di eseguire la fornitura o la prestazione di servizi interamente o in parte dopo il 31 dicembre 2017, per la parte della prestazione che sarà eseguita dal 1° gennaio 2018 può essere indicata la nuova aliquota sia nella fattura emessa al cliente sia nel rendiconto per l’AFC.
  2. Prestazioni periodiche eseguite in parte dopo l'1.1.2018
    Gli abbonamenti a prestazioni di trasporto (ad es. abbonamenti metà-prezzo e generali, abbonamenti sciistici stagionali) nonché i contratti per il servizio e la manutenzione di ascensori, elettrodomestici, sistemi informatici e simili, devono essere di regola pagati in anticipo. Se un abbonamento o un contratto di questo tipo si estende oltre la data di entrata in vigore della riduzione dell’aliquota d’imposta, in linea di principio occorre procedere a una ripartizione pro rata temporis della controprestazione fra la vecchia e la nuova aliquota d’imposta.
  3. Diminuzioni della controprestazione, bonifici annuali, beni di ritorno e annullamento della prestazione
    Le diminuzioni della controprestazione (sconti, ribassi, difetti constatati nell'uso, perdite) per prestazioni eseguite prima del 1° gennaio 2018 venivano considerate con le vecchie aliquote d'imposta. Lo stesso valeva per i bonifici annuali (abbuoni su cifra d'affari e altri bonifici in forma di ribassi per il 2017), nonché per i beni di ritorno e per l'annullamento di prestazioni. Anche in questi casi, il criterio di riferimento per l'aliquota d'imposta da applicare era la data/il periodo dell'erogazione della prestazione.


Informazione

Ultima modifica 19.03.2020

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