Diminuzione dell’IVA dal 1° gennaio 2018: impatto per le PMI
Le aliquote dell’IVA diminuiranno il 1° gennaio 2018. Ecco i nuovi valori di riferimento.
Il 1° gennaio 2018, l’aliquota normale dell’IVA passa dall’8% al 7,7%. Si tratta della prima diminuzione di questa imposta dalla sua introduzione. Questa nuova aliquota è dovuta alla soppressione, dalla fine del 2017, del finanziamento aggiuntivo dell’assicurazione invalidità attraverso l’IVA (0,4 punti di percentuale). Parallelamente, l’IVA subisce un aumento di 0,1 punto di percentuale per il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria.
Le aliquote d’imposta sono state modificate come segue :
Le aliquote saldo (metodo AS) e forfetarie (metodo AF) sono invece cambiate come segue:
Modifiche al limite della cifra d'affari e del debito d'imposta per l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo (metodo AS):
Le nuove aliquote IVA (dal 1° gennaio 2018) figureranno sotto la rubrica «II. Calcolo dell’imposta» nella parte sinistra del modulo (Esempio di rendiconto IVA dal 1° trimestre 2018 (metodo AS), Consultare gli altri formulari).
Panoramica delle principali modifiche per le PME
Per la maggior parte delle imprese con sede in territorio svizzero, la revisione parziale dell’IVA comporta solamente conseguenze marginali. Tuttavia, tramite provvedimenti intesi a eliminare gli svantaggi concorrenziali dovuti all’IVA, la situazione delle imprese nazionali verrà indirettamente migliorata:
- per l’assoggettamento obbligatorio delle imprese diventa determinante la cifra d’affari realizzata a livello mondiale. Dal 1° gennaio 2018 tutte le imprese che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi provenienti da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, saranno assoggettate obbligatoriamente.
- dal 1° gennaio 2019 verrà assoggettato all’IVA chiunque fornisce dall’estero in territorio svizzero beni in piccole quantità, la cui importazione è esente dall’IVA (ovvero quando l’IVA sull’importazione non supera i 5 franchi) per almeno 100 000 franchi.
In generale
Per stabilire l’aliquota d’imposta applicabile non è determinante la data di fatturazione o di pagamento, bensì il momento o il periodo in cui viene eseguita la prestazione. In linea di principio le prestazioni eseguite fino al 31 dicembre 2017 sono imponibili secondo le vecchie aliquote, mentre quelle eseguite dal 1° gennaio 2018 secondo le nuove aliquote (Spiegazioni e schema per facilitare la comprensione).