2a riforma dell’imposizione delle imprese (1.1.2009)

Il 23 marzo 2007 il Parlamento ha adottato la legge sulla riforma dell’imposizione delle imprese. In occasione del referendum 24 febbraio 2008, il popolo ha accettato questo testo. Il Consiglio federale ha deciso di far entrare in vigore la maggior parte delle disposizioni il 1° gennaio 2009.

Grazie alla riforma dell'imposizione delle imprese II, le circa 300 000 PMI svizzere e i loro due milioni di dipendenti beneficeranno di tre gruppi di misure concepite appositamente per loro:

Misure Vantaggi per le PMI
Attenuazione della doppia imposizione economica
Imposizione parziale dei dividendi per le partecipazioni qualificate, in misura del 60 per cento della sostanza privata e del 50 per cento della sostanza commerciale Attenua la doppia imposizione economica degli utili distribuiti e mette a disposizione del capitale, il che permette alle imprese di fare degli investimenti pertinenti dal punto di vista economico.
Aumento della riduzione per le partecipazioni Ulteriore attenuazione della tripla imposizione economica dell'impresa.
Diminuzione delle imposte gravanti sulla sostanza dell'impresa
Computo dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale da parte dei Cantoni Riduce l'onere fiscale dell'imposta sul capitale.
Introduzione del principio degli apporti di capitale Consente il rimborso esente da imposta di tutti gli apporti di capitale da parte di titolari di quote (compresi gli aggi finora imponibili).
Sgravio delle imprese di persone nelle fasi di transizione
Ampliamento del concetto di "sostituzione di beni" Agevola il trasferimento esente da imposta di riserve occulte in caso di nuovo orientamento dell'azienda
Valutazione più vantaggiosa dei titoli nella sostanza commerciale Riduce l'imposta sulla sostanza nonché l'onere amministrativo per la dichiarazione d'imposta.
Differimento dell'imposizione in caso di trasferimento di immobili dalla sostanza commerciale alla sostanza privata. L'imposizione degli utili può essere rinviata fino al loro conseguimento effettivo.
Differimento dell'imposizione delle riserve occulte in caso di divisione ereditaria Favorisce la continuazione dell'impresa da parte degli eredi.
Sgravio degli utili di liquidazione Riduce l'imposizione degli utili di liquidazione a favore dei lavoratori indipendenti che cessano di esercitare la loro attività lucrativa.

Ultima modifica 02.09.2015

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