Lavoratori distaccati: quali sono le norme?

Dal 2004 la Svizzera vigila affinché i lavoratori distaccati godano delle stesse condizioni dei lavoratori locali. Valérie Berger, direttrice del campo di prestazioni Libera circolazione delle persone e Relazioni di lavoro presso la SECO, illustra il quadro normativo di queste misure, gli obblighi delle imprese estere e svizzere e le sfide future volte a garantire la sostenibilità del sistema.

Nel 2024 circa 82.000 persone erano attive in Svizzera in qualità di lavoratori distaccati – una cifra che è quasi raddoppiata in venti anni. Un contingente fondamentale per l’economia svizzera, che deve far fronte a una carenza cronica di manodopera in alcuni settori, in particolare nell’edilizia e nella ristorazione. Dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’Unione Europea, le misure collaterali mirano a garantire che i fornitori di servizi esteri rispettino le condizioni lavorative e salariali minime vigenti in Svizzera. I fornitori di servizi stranieri devono in particolare assicurarsi di rispettare i salari minimi stabiliti nei contratti collettivi di lavoro (CCL) di applicazione obbligatoria o nei contratti-tipo di lavoro (CTL).. Nel 2024 le autorità preposte al controllo delle misure di accompagnamento hanno effettuato controlli su migliaia di imprese. Nei settori in cui vigono salari minimi obbligatori, sono state riscontrate violazioni delle disposizioni salariali in circa un quarto dei casi. Tuttavia, un subappaltatore non rispetta le condizioni minime di retribuzione e di lavoro, l'appaltatore principale con sede in Svizzera può, in determinati casi, essere chiamato a rispondere dei crediti dei dipendenti dinanzi a un tribunale civile.

Quali procedure sono previste quando un datore di lavoro estero desidera distaccare temporaneamente un lavoratore in Svizzera?

Valérie Berger: A condizione che non superi i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile, la prestazione di servizi transfrontaliera è soggetta unicamente all’obbligo di notifica. Dal 17 marzo 2025, questa procedura può essere effettuata direttamente tramite la piattaforma EasyGov, accessibile sia ai datori di lavoro svizzeri sia ai fornitori di servizi esteri che intendono notificare attività di breve durata svolte da lavoratori provenienti da Stati membri dell’UE/AELS. Oltre questo limite di 90 giorni per anno civile, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE non è più applicabile. L’impresa deve quindi richiedere un permesso di lavoro e di soggiorno per i lavoratori distaccati presso l’autorità cantonale competente del cantone in cui ha luogo la prestazione. Si parla allora di "contratto di breve durata", stipulato con il datore di lavoro svizzero.

Nella pratica, quali norme deve rispettare un datore di lavoro estero che distacca un dipendente in Svizzera?

Berger: Prendiamo un esempio: un’impresa francese che distacca un carpentiere per alcuni giorni in un cantiere situato nel cantone di Vaud dovrà versargli almeno il salario minimo previsto dal CCL di obbligatorietà generale per i rami accessori dell’edilizia, pagargli le indennità relative al lavoro distaccato (spese per pasti e pernottamenti), rispettare la legge elvetica sul lavoro e conformarsi alle norme svizzere in materia di sicurezza applicabili nei cantieri. In altre parole, anche se il contratto di lavoro è disciplinato dal diritto francese, la prestazione di servizio eseguita sul territorio svizzero deve rispettare le norme vigenti in Svizzera. L’obiettivo è duplice: proteggere i lavoratori distaccati dal rischio di dumping salariale e garantire condizioni di concorrenza identiche per le imprese nazionali ed estere.

Queste norme si applicano fin dal primo giorno di lavoro in Svizzera?

Berger: Non del tutto. Le prescrizioni minime relative alla remunerazione e alle ferie non si applicano ai lavori di esigua entità (pari a un massimo di quindici giorni lavorativi per anno civile) né all’assemblaggio o alla prima installazione se i lavori durano meno di otto giorni e rientrano in un contratto di fornitura di beni. Tuttavia, queste deroghe non si applicano ai settori sensibili come l’edilizia e l’ingegneria civile, i rami accessori dell’edilizia nonché il settore alberghiero e della ristorazione.

Quali sanzioni rischiano le imprese che non rispettano queste norme?

Berger: La legge federale sui lavoratori distaccati prevede sanzioni amministrative fino a 30.000 franchi nonché divieti di offrire servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni. In pratica, la maggior parte delle sanzioni inflitte ammonta a 5.000 franchi. Nel gennaio 2026, circa un migliaio di imprese con sede nei Paesi UE/AELS figuravano nell’elenco, accessibile al pubblico, dei datori di lavoro sanzionati.

Un appaltatore svizzero che incarica un subappaltatore estero può essere ritenuto responsabile delle violazioni commesse da quest’ultimo?

Berger: Sì, nel settore delle costruzioni (edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia) la legge prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore primario. Tuttavia, quest’ultimo è responsabile in via sussidiaria: il lavoratore deve far valere le proprie pretese nei confronti del datore di lavoro prima di poter invocare la responsabilità dell’appaltatore generale. Quest’ultimo può liberarsi dalla responsabilità dimostrando di aver rispettato l’obbligo di diligenza, in particolare esigendo da ciascun subappaltatore la prova verosimile del rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime vigenti in Svizzera.

Dai controlli effettuati nel 2024 sono emerse irregolarità in circa un quarto dei casi. Cosa stanno facendo le autorità per migliorare la situazione?

Berger: Questi risultati confermano che le misure collaterali sono necessarie e che l’attività di controllo deve proseguire. Il sistema continua comunque a migliorare. Nel 2024, i tassi di dumping salariale riscontrati sia tra i datori di lavoro svizzeri sia tra i lavoratori distaccati sono leggermente diminuiti. Diversi progetti di ottimizzazione sono in fase di sviluppo: introduzione di una piattaforma per lo scambio di dati tra organi di esecuzione, modernizzazione delle procedure di notifica online e sviluppo di un’attività di controllo mirata e basata sui rischi. In vent’anni di applicazione, le misure collaterali hanno dimostrato la loro capacità di evolversi di fronte alle nuove sfide.


Biografia

Valérie Berger, direttrice del campo di prestazioni Libera circolazione delle persone e Relazioni di lavoro presso la SECO

Valérie Berger ha conseguito un master in diritto presso l’Università di Berna e, dal 1° ottobre 2023, è direttrice del campo di prestazioni Libera circolazione delle persone e Relazioni di lavoro presso la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Tra il luglio 2016 e il 2022 ha diretto il settore Contratti collettivi di lavoro, per poi assumere la direzione del settore Sorveglianza del mercato del lavoro dal 2022 al 2023. In precedenza, ha esercitato come giurista.

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Ultima modifica 18.03.2026

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