"I contratti incompleti comportano lunghe negoziazioni"

Contro eventi imprevisti di forza maggiore, come le pandemie, le PMI possono proteggersi grazie a clausole contrattuali speciali e a una gestione previdente dei rischi.

La pandemia di Covid-19 e le misure delle autorità per rispondervi hanno perturbato i processi commerciali di molte PMI. Si presentano soprattutto problemi di approvvigionamento che creano delle interruzioni nella produzione, o anche delle assenze di collaboratori (in congedo malattia o in quarantena). Le società in questione sono pertanto confrontate a questioni contrattuali concrete, ad esempio sulla responsabilità in caso di mancato rispetto dei termini di consegna.

L’epidemia ha pure mostrato che è importante determinare contrattualmente gli eventi considerati "di forza maggiore". Così, nel caso in cui questi eventi si verificassero, tutte le parti disporrebbero di direttive chiare sulla procedura da seguire. Patrick Thommen, giurista e proprietario dello studio Thommen Law & Risk Management, spiega le conseguenze contrattuali della pandemia di Covid-19 e sottolinea l’importanza di una gestione previdente dei rischi per le PMI.

La pandemia di Covid-19 ha comportato, per svariate PMI, delle difficoltà di approvvigionamento e arresti della produzione. Sul piano contrattuale, con quali problemi sono confrontate le imprese?

Patrick Thommen: In effetti, dall’inizio della pandemia, sono soprattutto le PMI dei settori industriale e tecnologico a subire dei ritari da parte dei loro fornitori. Nei casi più gravi questo ha portato all’arresto di tutte le tappe di produzione. Queste imprese non hanno potuto fornire certi servizi ai loro clienti o li hanno forniti in ritardo. In questi casi si pone, ad esempio, la questione del voler sapere se i contratti possono ancora essere rispettati e se deve essere versata una compensazione. In Svizzera, tra le PMI, molti contratti tra partner commerciali vengono ancora stilati senza l’aiuto di un avvocato. Non esiste quindi una disposizione contrattuale specifica concernente le conseguenze e le procedure in caso di evento di forza maggiore, quale la pandemia di Covid-19.

Quali regolamentazioni si applicano quando gli eventi di forza maggiore non sono stati stipulati contrattualmente in anticipo?

Thommen: Il diritto svizzero non dice molto a riguardo. Vi sono essenzialmente due regolamentazioni alle quali far riferimento in questi casi. Secondo il diritto dei contratti d’impresa, in caso di circostanze straordinarie imprevedibili che impediscono la realizzazione di servizi o che li rendono eccessivamente difficili, possono essere accordate da un giudice una maggiorazione o una rottura del contratto. Per le altre relazioni contrattuali, il diritto delle obbligazioni stipula che in caso di eventi di forza maggiore comportanti il ritardo o la mancata esecuzione della prestazione convenuta, il debitore non è tenuto ad un risarcimento danni. Deve però rimborsare il creditore dei pagamenti in contanti già percepiti nell’ambito della relazione commerciale. In ogni caso, trattandosi di eventi di forza maggiore, i contratti incompleti comportano lunghe negoziazioni tra i partner contrattuali che, nel peggiore dei casi, finiscono davanti a un giudice.

In che modo le PMI possono proteggersi contrattualmente da tali eventi?

Thommen: È importante definire il più precisamente possibile nei contratti ciò che i partner commerciali intendono con il termine «di forza maggiore». Le epidemie o le pandemie sono innegabilmente considerate come casi di forza maggiore. Le parti contrattuali devono inoltre determinare ciò che accade quando la prestazione di servizio viene ritardata o annullata a causa di un evento di forza maggiore. Tali clausole possono infatti prevedere per questi casi la concessione di un termine supplementare, la sospensione del contratto, un diritto di resiliazione o l’esonero dal risarcimento danni. Se si verificano tali eventi, le parti possono perciò riferirsi concretamente a queste clausole.

Può essere utile stipulare delle assicurazioni complementari?

Thommen: Non credo che vi sia una risposa generale a questa domanda. Un’assicurazione interruzione d’esercizio copre le ricadute finanziarie nel caso di arresto della produzione, ovvero i costi diretti come la perdita di guadagno. Questa assicurazione può essere ottenuta per diversi tipi di rischi e ne vale la pena per le imprese che non hanno alcuna soluzione di ricambio per mantenere la loro produzione. In generale, i danni causati da un caso di forza maggiore sono tuttavia esclusi e bisogna assicurarli separatamente o completamente. Un’assicurazione che copre le perdite di guadagno dovute a una pandemia, a medio termine, dovrebbe però avere premi relativamente elevati.

Vorrei illustrare il tutto con un esempio tratto dalla navigazione: le società marittime che viaggiano spesso nel Corno d’Africa pagano costi molto elevati per premunirsi contro la pirateria o i conflitti, in quanto la probabilità di tali eventi e i costi associati sono semplicemente troppo elevati. Per le PMI, le migliori assicurazioni contro eventi di forza maggiore sono il fatto di avere delle soluzioni di ricambio e delle condizioni contrattuali chiare.

Quali misure supplementari possono aiutare le PMI a prepararsi per gli eventi imprevisti?

Thommen: Un altro problema importante da prendere in considerazione è la perdita improvvisa di persone chiave dell’impresa, un rischio accresciuto a causa del Covid-19. Le PMI devono elaborare dei piani d’urgenza che permettano il proseguimento delle attività. In particolare, questi piani devono rispondere alle seguenti domande: chi è responsabile del proseguimento delle attività? È prevista una sostituzione? Dove si trovano i documenti e le password più importanti? Quali sono i principali clienti e fornitori da contattare urgentemente in caso di ritardi di consegna? Idealmente, tutto questo dovrebbe già essere messo nero su bianco in anticipo. Di regola, bisogna tenere a mente che la migliore protezione delle PMI contro eventi imprevisti resta la gestione previdente dei rischi, che comprenda tutti gli scenari possibili e immaginabili. Questo approccio preventivo deve pure ritrovarsi in tutti i contratti. 


Informazione

Biografia

Patrick Thommen, giurista

Patrick Thommen è proprietario dello studio Thommen Law & Risk Management la cui sede si trova a Lucerna. Forte di molti anni di esperienza come giurista d’impresa e gestore dei rischi nell’industria (armamento, aeronautica e navigazione spaziale, informatica e logistica), consiglia le imprese nell’ambito del diritto contrattuale, del lavoro e della proprietà intellettuale. È specializzato nei contratti di licenza, di distribuzione e di cooperazione.

Ultima modifica 03.03.2021

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