Import/Export nell’UE: accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE
L’import-export tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) è regolamentato da un accordo di libero scambio. Questo accordo è stato completato dagli accordi bilaterali I e II nel 1999 e 2004.
Gli accordi di libero scambio tra Svizzera ed Unione Europea permettono alle imprese elvetiche di importare ed esportare senza dazi doganali alcuni prodotti industriali. L’import-export di prodotti agricoli è oggetto di diversi accordi bilaterali.
Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'Unione europea
L'accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra l'Associazione europea di libero scambio (AELS), di cui la svizzera fa parte, e la Comunità economica europea (CEE) permette alle imprese svizzere di importare ed esportare senza dazi doganali certi prodotti industriali provenienti e a destinazione dell''UE.
Solo le merci che soddisfanno le condizioni di origine ai sensi dell'accordo e che sono accompagnate da un certificato di circolazione delle merci ne sono interessate. Quindi, un prodotto fabbricato in Cina, importato in Francia e poi rivenduto in Svizzera dal fornitore sarà passibile di dazi doganali al momento della sua importazione in Svizzera.
Certificato di origine di una merce svizzera
Accordi bilaterali per i prodotti agricoli
I prodotti agricoli sono esclusi dagli accordi di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'UE. I loro scambi sono comunque facilitati dall'accordo del 21 giugno 1999 sottoscritto nel quadro degli accordi bilaterali I. Quest'ultimo prevede in particolare:
- Dei contingenti d'importazione e delle soppressioni dei dazi doganali, principalmente nei settori dei formaggi, della frutta e verdura, dell'orticultura e delle specialità di carne e di vino.
- La soppressione degli ostacoli tecnici (barriere non tariffarie) al commercio per diversi gruppi di prodotti fra cui il vino e i liquori, l'agricoltura biologica, la protezione fito-sanitaria, gli alimenti per animali, le derrate alimentari di origine animale e le semenze. Inoltre, i controlli veterinari alle frontiere sono stati soppressi nel 2009.
Accordo di libero scambio per i prodotti agricoli trasformati
Il trattamento tariffario dei prodotti agricoli trasformati come il cioccolato o il caffè è regolamentato dal protocollo n° 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'UE. Il protocollo n° 2 sopprime i dazi doganali per un gran numero di questi prodotti. Per maggiori informazioni in proposito, fare riferimento al testo dell'accordo.
Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganale
Il 1 gennaio 2011, l'UE ha introdotto una disposizione che prevede che le importazioni e le esportazioni di merci con gli Stati non membri devono essere dichiarate in anticipo (regola delle 24 ore) per ragioni di sicurezza. Tuttavia, grazie alla revisione dell'accordo sulla facilitazione e sicurezza doganale del 1990, le imprese svizzere non sono tenute a sottostare a queste nuove regole.
Aiuti ed informazioni
Numerose informazioni sulle relazioni commerciali tra la Svizzera e l'Unione europea sono disponibili sui siti internet del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e di Switzerland Global Enterprise (S-GE).
Sapere di più
Barriere non tariffarie nella zona europea
L’esistenza di barriere non tariffarie imposte dagli Stati può restringere l’accesso delle PMI svizzere al mercato dell’Unione europea (UE). Esistono però degli strumenti per limitarne l’impatto.
Come funziona il principio "Cassis de Dijon"
Il principio ʺCassis de Dijonʺ permette la circolazione sul mercato svizzero di prodotti non conformi alle prescrizioni elvetiche provenienti dallo Spazio economico europeo.